Imposta Municipale Propria - IMU

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2025, 14:19

IMU 2025

Scadenza acconto IMU 2025 : Lunedì 16 giugno 2025
E' necessario cambiare le aliquote proposte dal sistema con quelle deliberate dal Comune
Calcolo IMU 2025
 

Informazioni Generali

Dal primo gennaio 2020, con l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, è stata abolita l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed è stata modificata integralmente l’IMU (art. 1, commi da 739 a 783).

Il presupposto impositivo dell’imposta è il possesso di immobili.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 18 del 28/05/2020 ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

Alcune esenzioni precedenti e valide per il 2025

Sono esenti le abitazioni principali non di lusso e le tipologie di immobili previste dall’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a cui si aggiunge la casistica degli immobili occupati abusivamente introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

Dal 2022 sono esenti i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per avere diritto all'esenzione è necessario presentare dichiarazione IMU con la quale si attesta il possesso dei requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

Pensionati Residenti All'estero: la riduzione dell'IMU per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in regime di convenzione internazionale è al 50%.

Inoltre non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..

In caso di comodato tra comproprietari non è prevista riduzione IMU

Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Dall'esame di una ricorso di una contribuente di Roma, la Corte ha elaborato il seguente principio di diritto:

“In tema di ICI (ora IMU), con riguardo all’eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i «fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale», la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l’immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sé e per la propria famiglia. Ne discende che non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile”.

Aliquote e detrazioni

Per il 2025 la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno 2024.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Aliquote, come da prospetto inviato al MEF :

Il consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 16/12/2024 ha confermato le seguenti aliquote IMU per l’anno 2025:

  1. 0,56% per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
  2. 0,1%  per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  3. 1,06% per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
  4. 1,06% per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
  5. 9,00% per terreni agricoli;
  6. 1,06% per aree fabbricabili.

Quota d'imposta a favore dello stato

La Legge n. 160/2019 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Di conseguenza:

1. per gli immobili classificati nel gruppo catastale D: 

      •  la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;
      •  la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo.

2. per gli immobili diversi da quelli in categoria D

      •   l'intero ammontare dell'imposta dovuta deve essere versato al Comune.

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:

  • 3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato"
  • 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento comune"

Detrazioni

Detrazioni per abitazione principale - solo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Non costituisce presupposto dell’imposta IMU il possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Esenzioni: 

Abitazione principale:

Ai sensi dell’art. 1, comma 740 della legge n. 160/2019, il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.Si ricorda che  «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» .
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Altri Immobili:

Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

      • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
      • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
      • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
      • ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Sono Inoltre Esenti: 
      • dal 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160). Per avere diritto all'esenzione è necessario presentare dichiarazione IMU con la quale si attesta il possesso dei requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

Modalità di Versamento: 

l versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24), o tramite la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma PAGOPA).

Codice catastale del Comune di ANTEGNATE = A304

 Per l'anno 2025 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

  • Prima rata in acconto: 16 Giugno 2025
  • Seconda rata in saldo: 16 Dicembre 2025

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2025.

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

La quota d'imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

 Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

QUOTA COMUNE: 

  • 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - Comune
  • 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - Comune
  • 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune
  • 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune
  • 3923 iMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - Comune
  • 3924 IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - Comune
  • 3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune

Quota Stato

  • 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato

Per consultare il cacolo Imu Online Cliccare qui
Per consultare il file riguardante i valori minimi delle Aree Edificabili, Cliccare qui

 

Mancato versamento dell’IMU

Il contribuente che ha dimenticato di versare l’IMU, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, può regolarizzare tardivamente il pagamento dell’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla proceduta del “Ravvedimento Operoso”.

Ravvedimento Operoso 

Per consultare il sito per il calcolo del ravvedimento operoso, cliccare qui

Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis e dalla circolare delle Finanze n. 184/E del 13/07/98.
Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Modalità Operative

Chi effettua il ravvedimento operoso dovrà compilare ed inviare all'ufficio tributi il modello di ravvedimento fino al 31/08/2024 o il modello di ravvedimento dal 01/09/2024

Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Riforma del sistema sanzionatorio tributario

Con il DLgs 14 giugno 2024 , n. 87, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.
Sono diverse le novità introdotte dal Decreto.
Per gli aspetti di nostro interesse le due principali novità sono relative al valore percentuale della sanzione minima che passa dal 30 al 25% (dal primo settembre 2024) e nell'immediato, gli effetti sul ravvedimento operoso dopo il primo anno dalla scadenza della presentazione o dall'omissione.
In particolare la sanzione è ridotta (vedi pagina -42- della Gazzetta Ufficiale " «Art. 13 (Ravvedimento) .... ") :

  • b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
  • b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Tuttavia l'art.5 dello stesso decreto prevede espressamente in deroga al principio del "favor rei" l' applicazione alle violazioni commesse soltanto a partire dal 01/09/24 sia per le disposizioni recate all' art.2 (modifiche al d.lgs 471/97-vedi la riduzione della sanzione amministrativa dal 30% al 25%) sia per quelle recate all' art. 3 (modifiche al d.lgs 472/97-vedi l' estensione della sanzione pari a 1/7 oltre il termine per la presentazione della dichiarazione e la sanzione pari 1/6 se è stato notificato lo schema si avviso), allo scopo di garantire le coperture finanziarie già definite per quegli anni dagli enti.

Quindi per violazioni commesse dal il 1° settembre 2024, sul lungo periodo la sanzione del ravvedimento operoso passa da 1/6 ad 1/7 (ovvero fino a settembre dal 5% al 4,29% dell'importo non versato) tranne in caso di comunicazione dal Comune, come specificato, nel qual caso la sanzione da applicare è pari ad 1/6.
Mentre per gli omessi versamenti fino ad un anno non ci sono cambiamenti nella sanzione.

Il Calcolo IMU è stato aggiornato nel ravvedimento operoso in modo da applicare queste modifiche.
La sanzione pari ad 1/6, in caso di comunicazione dal Comune, viene applicata tramite una casella da spuntare presente dopo la casella per l'applicazione del ravvedimento operoso.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024

Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

  • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
  • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
  • 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024

Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:

  • 0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  • 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.
  • 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.
Calcolo degli interessi: 

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

  • dal 01 gennaio 2015 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,5 % (Decreto 11 dicembre 2014  del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15/12/2014);
  • dal 01 gennaio 2016 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,2 % (Decreto 11 dicembre 2015  del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2015).
  • dal 01 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,1% (Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016).
  • dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,3% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);
  • dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,8% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).
  • dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,05% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).
  • dal 01 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,01% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020)
  • Dal 01 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 1,25% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021)         
  • Dal 01 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 5,00% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022)
  • Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2,5% annuo (MEF - Decreto 29 novembre 2023)
  • Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2% annuo (MEF - Decreto 10 dicembre 2024).

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